INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL MINIMO
L’integrazione al minimo è riconosciuta ai pensionati che hanno un reddito inferiore a determinate soglie che vengono stabilite di anno in anno.
Il trattamento minimo 2021 da prendere come base per il calcolo è di 515,07.
Se il suo reddito (sommando anche la pensione che si percepisce) è più basso di questa cifra, quindi è inferiore a 6.695,91 euro annui, si ha diritto all’integrazione piena.
Se invece il reddito è compreso fra 6.695,91 e 13.391,82 euro (il doppio del minimo) si ha diritto a un’integrazione parziale, che si calcola nel seguente modo: deve sottrarre al tetto massimo (13.391,82) il reddito e dividere per 13.
Sopra i 13.391,82 euro di reddito annuo non c’è il diritto all’integrazione al minimo. Il riferimento normativo è l’articolo 6 della legge 463/1983.