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QUOTA 103 2024

La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di accedere alla pensione con la cd. “quota 103”, ovvero con un’anzianità anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La stessa norma ha poi previsto un particolare incentivo per i lavoratori che, pur in possesso dei requisiti per accedere a “quota 103”, rinuncino a tale beneficio. In particolare, per tali soggetti, si prevede che, se continuano a lavorare, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

L’incentivo ha trovato attuazione con il D.I. 21.3.2023 e l’INPS ha fornito le istruzioni di riferimento con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023. Analizziamo, di seguito, la caratteristiche salienti dell’incentivazione.

Destinatari - Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

L’incentivo - I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto a “quota 103” e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.