La circolare 11/2019 dell’INPS elenca le norme che disciplinano la PENSIONE QUOTA 100
I lavoratori possono già presentare la domanda,attraverso i servizi online INPS. Il requisito per l’accesso alla quota 100 sono 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Sono previste finestre per la decorrenza della pensione che variano a seconda dell’appartenenza al settore pubblico o privato e alla tipologia di lavoratore.
I lavoratori dipendenti del privato e i lavoratori autonomi devono aspettare tre mesi. Per chi aveva già il requisito allo scorso 31 dicembre 2018, la prima decorrenza utile è il primo aprile 2019
I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono invece aspettare sei mesi. Se hanno maturato il requisito fra il primo e il 29 gennaio 2019, la prima decorrenza utile è fissata al 1° agosto 2019. Se il diritto alla quota 100 è perfezionato dal 30 gennaio 2019, la prima decorrenza cambia a seconda della gestione.
Il personale della Scuola applica le regole previste dall’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, per cui la decorrenza della pensione coincide con l’inizio dell’anno scolastico .
Come è noto, la legge consente di andare in pensione con la quota 100 anche cumulando contributi versati in diverse gestioni INPS. In questo caso, la decorrenza dipende dall’ultima attività lavorativa. Pertanto se l’ultimo impiego era nel privato, si applicherà la finestra trimestrale, se era nel pubblico quella semestrale.
La decorrenza, nel caso di cumulo, è sempre al primo giorno del mese successivo a quello della chiusura della finestra che viene applicata.
Attenzione all’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. Il comma 3 dell’articolo 14 prevede che non si possano avere reddito da lavoro, dipendente o autonomo, ad eccezione di reddito da lavoro occasionale fino a 5mila euro, nel periodo compreso fra la decorrenza della pensione con la quota 100 e la maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia. In presenza di redditi superiori al tetto consentito, si determina la sospensione della pensione per l’anno interessato.